La pandemia che sta affliggendo il nostro Paese ed il mondo potrebbe essere arginata da strumenti tecnologici già esistenti, che permettono di mappare e tracciare gli spostamenti dei soggetti che sono entrati in contatto con soggetti infetti da Covid-19. Questo procedimento si chiama “contact tracing”, e può essere effettuato attraverso il monitoraggio dei dispositivi mobili dei cittadini.
Quali sono tuttavia gli impatti sulla privacy dei cittadini?
In una intervista odierna al quotidiano La Repubblica, Il garante per la protezione dei dati, dott. Antonello Soro, ha dichiarato che “non si tratta di sospendere la privacy, ma di adottare strumenti efficaci di contenimento del contagio, pur sempre nel rispetto dei diritti dei cittadini”.
Le misure restrittive prese fino ad ora, quali, tra le altre, restare a casa, uscire solo per necessità, o motivi di lavoro o salute, non sono sufficienti a capire quale sia la reale diffusione del virus e, quindi, anche a calcolare i veri numeri di contagio. Questo perché anche i relativi tamponi sono effettuati a campione senza un protocollo organico, così da non poter garantire, a parere di molti, il reale numero di contagiati.
Pertanto, l’idea a cui si sta sempre più avvicinando l’Italia, è legata all’impiego della tecnologia per cercare di contenere la pandemia, al fine di ricostruire l'iter "trasmissivo" del virus ed isolare così i soggetti contagiati per curarli e per scongiurare nuove trasmissioni. Gli esperti stanno pertanto vagliando una serie di soluzioni tecnologiche ed applicazioni che, sfruttando i dati di geolocalizzazione presenti sui dispositivi elettronici, quali i cellulari e gli smartphone, possano individuare il numero di persone contagiate e mappare i loro spostamenti. Questo avverrebbe tramite l’invio di messaggi e comunicazioni via telefono o SMS, da parte della sanità pubblica, ai soggetti che si trovano in una determinata area.
Naturalmente le Autorità pubbliche dovrebbero provvedere ad un «trattamento dei dati relativi all'ubicazione in modo anonimo (ossia, trattare dati in forma aggregata e tale da non consentire la successiva re-identificazione delle persone), che potrebbe permettere di generare analisi sulla concentrazione di dispositivi mobili in un determinato luogo - come evidenzia l’EDPB.
A livello normativo, come rileva lo stesso Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB) in una dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia del COVID-19 - approvata il 19 marzo 2020 - non vi è una esplicita autorizzazione alla tracciabilità degli smartphone o all'utilizzo della geo-localizzazione come strumento di monitoraggio dei cittadini, ma la normativa europea in materia di trattamento dei dati personali, riconosce la possibilità di una limitazione dei dati personali qualora si manifestassero situazioni di emergenza.
L'emergenza sanitaria giustifica dunque le limitazioni al diritto alla privacy?
La risposta degli esperti è positiva, infatti l’emergenza sanitaria in corso giustifica certamente le limitazioni al diritto alla privacy e quindi al trattamento dei dati personali dei cittadini, al punto che lo stesso Decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 prevede eccezionalmente, per tutta la durata dell’emergenza, la possibilità di deroga al GDPR in termini di trattamento dei dati personali dei cittadini.
Il Garante per la protezione dei dati ha dunque dato il suo beneplacito «alle misure eccezionali per far fronte all'emergenza coronavirus, purché siano proporzionate e limitate nel tempo. Ciò non solo ha senso, ma è essenziale per consentire di orientare l'azione di prevenzione nel modo più equilibrato e compatibile con i principi democratici. La sfida posta da questa emergenza di tipo sanitario è coniugare efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del contagio, con le garanzie essenziali di tutela dei diritti fondamentali, quali appunto la privacy, che sono soggetti a bilanciamento con altri beni giuridici quali, in primo luogo, la salute pubblica». Infine, prosegue il dott. Soro, «i diritti possono, in contesti emergenziali, subire limitazioni anche incisive, ma queste devono essere proporzionali alle esigenze specifiche e temporalmente limitate».
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